Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
GRUPPO DONATORI DI SANGUE “ FRANCESCO OLGIATI ” ONLUS

ARTICOLO 1
È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un’associazione-organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: «GRUPPO DONATORI DI SANGUE “FRANCESCO OLGIATI - ONLUS”».

ARTICOLO 2
L’Associazione ha sede legale in Roma (RM) al Largo Agostino Gemelli n. 8 (presso il Servizio Trasfusionale del Policlinico A. Gemelli) e potrà istituire sedi periferiche (o secondarie).

ARTICOLO 3
L’Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro ed ha una durata illimitata.

ARTICOLO 4
L’Associazione ha come scopo esclusivo quello di:
a) promuovere il rafforzamento della solidarietà umana mediante la donazione gratuita e volontaria del sangue e dei suoi componenti.
b) contribuire ad una maggiore informazione sull’utilità sociale e sull’elevato contenuto morale della donazione di sangue come espressione di carità e di servizio verso il prossimo.
c) collaborare con il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione previsto dalla legge 107/90 articolo 8 del 7 maggio 1990 e successive e con gli enti ed i servizi da questo indicati, al fine di contribuire il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue, plasma, emocomponenti ed emoderivati all’interno della Regione Lazio. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria passiva od attiva che sia in maniera diretta od indiretta attinente o utile al perseguimento degli scopi dell’associazione.
d) Garantire la tutela della salute dei donatori partecipando all’educazione sanitaria e favorendo la medicina preventiva.

ARTICOLO 5
L’Associazione attua le sue finalità, oltrechè attraverso il supporto delle strutture sanitarie convenzionate, con i seguenti mezzi:
- donazioni e lasciti;
- finanziamenti previsti dalla “legge regionale sulla convenzione delle Associazioni per incentivazione della donazione periodica e volontaria del sangue”;
- erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- entrate derivanti da attività promozionali e di sostegno;
- contributi versati dai partecipanti a corsi, seminari o convegni organizzati dall’associazione;
- tutte le altre entrate consentite dalle leggi in vigore.
La tenuta dei libri contabili ed ogni altra attività amministrativa sono sotto il diretto controllo del Presidente dell’Associazione. I fondi verranno depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6
L’Associazione è costituita dai fondatori e dai soci, persone fisiche e/o giuridiche, che possano contribuire allo sviluppo della stessa, secondo quanto previsto dall’oggetto dell’associazione. I soci si distinguono in: fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti. Sono soci fondatori coloro che partecipano all’atto costitutivo dell’associazione. Sono soci ordinari tutti coloro che avendo già donato sangue e/o componenti del sangue presso i Servizi di Immunoematologia e Trasfusione convenzionati o strutture esterne collegate, aderiscono all’associazione e si impegnano a ripetere la donazione con frequenza minima di una volta l’anno. Si intendono accettate all’atto della costituzione le domande di iscrizione già presentate dagli associati del gruppo Donatori di Organi F. Olgiati – Sezione Donatori di Sangue. La qualifica di associato si perde per recesso a norma di legge e per sospensioni protratte, non giustificate, delle donazioni di sangue. Sono soci sostenitori persone fisiche e persone giuridiche che corrispondono fondi a favore delle attività dell’Associazione, secondo quote dettate dal Consiglio Direttivo. In caso di recesso o esclusione il Socio sostenitore non può pretendere, a nessun titolo, la restituzione di quanto versato. Il consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio benemerito a coloro che abbiano conseguito particolari benemerenze nella pratica, nella promozione e nella diffusione della donazione di sangue.

ARTICOLO 7
Chiunque voglia associarsi deve presentare domanda apposita, disponibile presso la sede sociale, indirizzata al Presidente dell’Associazione. Il foglio di domanda per l’ammissione, che è predisposto dal Consiglio Direttivo e che deve recare anche la dichiarazione di “condividere incondizionatamente le finalità” dell’associazione, dev’essere compilato in tutte le sue parti. Quando la domanda è inoltrata da una persona giuridica, questa deve allegare la copia autenticata dei seguenti documenti: deliberazione di adesione all’Associazione dell’organo preposto; atto costitutivo e statuto; indicazione della persona designata a rappresentarla in seno all’Associazione.

ARTICOLO 8
Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, decide sulla domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della medesima; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni di detto diniego. L’accoglimento di una domanda di ammissione richiede il voto unanime del Consiglio Direttivo; in caso diverso, essa viene automaticamente respinta.

ARTICOLO 9
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Direttore Sanitario dell’Associazione, designato dal Consiglio Direttivo.
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

ARTICOLO 10
L’Assemblea Generale rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se dissenzienti o assenti. Nell’Assemblea Generale ciascun socio ha diritto ad un voto. L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci o la maggioranza del Consiglio Direttivo. L’assemblea è convocata dal Presidente, con avviso da affiggersi 20 (venti) giorni prima della data fissata. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente ed in caso di loro impedimento da altro componente del Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea. L’Assemblea Generale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli iscritti all’Associazione. Essa delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida con qualunque numero di soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. È permessa la partecipazione all’Assemblea Generale mediante delega; ciascun socio potrà essere investito di una sola delega. L’Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno. I compiti dell’assemblea sono:
a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;
c) deliberazione delle modifiche dello statuto e scioglimento dell’Associazione stessa, nonché la nomina del liquidatore o dei liquidatori e modalità della fase di liquidazione.

ARTICOLO 11
Il Consiglio Direttivo come nominato ed istituito, dura in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili, salvo revoca per giusta causa, da intendersi quale adempimento ai doveri di lealtà e correttezza che incombono all’organo amministrativo. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei fino a dodici membri eletti dall’Assemblea Generale. Esso è integrato con tre membri designati dal Consiglio Direttivo stesso nelle figure di un Direttore Generale, di un Direttore Sanitario, di un Primario delle strutture sanitarie convenzionate, o da loro rappresentanti. Per il primo triennio, tale consiglio è formato dai fondatori più tre membri e dai rappresentanti eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) attuare le deliberazioni dell’assemblea;
b) dirigere ed amministrare l’associazione con possibilità di deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi della stessa;
c) redigere o far redigere il bilancio annuale;
d) deliberare sulle domande di iscrizione dei soci;
e) deliberare sull’esclusione dei soci.
La rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo stesso o ai membri dello stesso all’uopo delegati dal Consiglio Direttivo e nei limiti della delega. I componenti del Consiglio Direttivo partecipano a tutti gli effetti all’Assemblea Generale.

ARTICOLO 12
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Presiede e convoca l’assemblea del Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dall’assemblea, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vicepresidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo. Il Segretario si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza. Provvede alla tenuta in regola del Libro di Cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Provvede alla registrazione su apposito libro, dell’iscrizione di nuovi soci. Tiene aggiornato lo schedario, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle assemblee generali dei soci, curando che siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. Firma, su incarico del Presidente, la corrispondenza ed i mandati di pagamento. Il Presidente è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse od affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti. Le somme incassate dovranno essere da lui versate sul conto corrente bancario e/o postale intestato all’Associazione. Ogni anno il Presidente presenta al Consiglio Direttivo la situazione di cassa aggiornata. È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

ARTICOLO 13
I Revisori dei Conti devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora si ravvisino irregolarità di ordine contabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 14
Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono personalmente e solidamente le persone che hanno agito in sua rappresentanza, nei limiti delle procure conferite.

ARTICOLO 15
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 16
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. L’Assemblea Generale delibera inoltre, sulla devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell’Associazione, destinandolo a finalità di utilità generale.

ARTICOLO 17
All’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 18
L’Associazione ha l’obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19
All’Associazione si applicano, ove compatibile, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli artt. 2 e 9 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 relativo a “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

ARTICOLO 20
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e in quanto applicabili per indennità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute.

ARTICOLO 21
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli associati e l’Associazione ovvero tra gli associati per l’interpretazione del presente statuto sociale, è competente il Foro di Roma.